Giunta Locchi, annullata la sentenza di primo grado

UMBERTIDE – E’ stato accolto dalla Corte dei Conti l’appello presentato dall’ex sindaco di Umbertide Marco Locchi insieme agli ex assessori comunali Pier Giacomo Tosti, Maria Cinzia Montanucci e Raffaela Violini, all’ex segretario comunale Marco Angeloni e ai dipendenti comunali Francesco Giulietti (ai tempi vicesegretario) e Lorenzo Antoniucci (Responsabile del Settore Assetto del territorio ed edilizia), i quali erano sottoposti a procedimento presso la stessa Corte de Conti per una presunta ipotesi di danno erariale relativamente alla gestione di un’area a destinazione produttiva sita nella frazione di Montecastelli.

Con la sentenza del 23 aprile 2026, n. 61543, – depositata lo scorso 19 giugno – il giudice della Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello ha infatti annullato integralmente la sentenza n. 83/2023 emessa dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale dell’Umbria – che in primo grado aveva riconosciuto una responsabilità erariale con conseguente condanna al risarcimento – e ha respinto l’appello della Procura regionale dell’Umbria.

Secondo quanto riportato nella sentenza, l’ultimo atto della Giunta del 30 novembre 2017, ovvero la sottoscrizione della compravendita dei terreni ricadenti nell’area P.I.P., sarebbe stato un atto di natura meramente esecutiva rispetto a precedenti delibere dell’Amministrazione risalenti al marzo 2017 allorquando il Consiglio comunale aveva deliberato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, tra cui erano stati ricompresi anche i lotti dell’area P.I.P di Montecastelli.

L’atto di giunta del 30 novembre 2017, avendo natura meramente esecutiva rispetto a decisioni già assunte in precedenza dall’Amministrazione comunale, comporta quindi che, nel momento in cui sono stati notificati ai destinatari gli inviti a dedurre, ovvero l’8 novembre 2022, era già stata maturata la prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione erariale. In poche parole dunque non ci sarebbero stati i presupposti nemmeno per avviare l’intero iter giudiziario, essendo già trascorsi i termini di prescrizione del presunto danno erariale. L’accertata prescrizione del diritto al risarcimento del danno ha inoltre assorbito tutte le altre questioni, compreso il giudizio sulla sussistenza o meno del danno stesso, che è risultata essere quindi irrilevante ai fini della decisione.

“La differenza è sostanziale: non siamo di fronte a un procedimento divenuto prescritto durante il suo svolgimento, ma a una vicenda che, secondo la Corte d’Appello, non avrebbe dovuto essere avviata perché il diritto azionato risultava già prescritto all’origine. – ha dichiarato in una nota l’ex sindaco Marco Locchi congiuntamente al suo legale, avv. Michele Bromuri – Grande è la soddisfazione per l’esito finale e per il lavoro svolto dai professionisti che hanno seguito la difesa, sostenendo sin dall’inizio una tesi che oggi la Corte d’Appello ha riconosciuto fondata. Allo stesso tempo, resta una profonda amarezza per una vicenda che ha impegnato per quasi quattro anni amministratori, tecnici e avvocati, con inevitabili costi economici e personali, per giungere infine alla conclusione che il procedimento non avrebbe dovuto nemmeno prendere avvio”.

L’ex sindaco Locchi, insieme al suo avvocato, nella nota ribadisce anche che “la Sezione territoriale aveva escluso l’illiceità della condotta sotto il profilo della titolarità pubblica o privata delle aree a standard” e che l’aver applicato la normativa regionale umbra — art. 86 del Regolamento regionale n. 2/2015, attuativo dell’art. 243 della l.r. n. 1/2015 – “escludeva in radice la configurabilità di dolo o colpa grave”.

“Questo passaggio, rivela la fragilità dell’impianto accusatorio. – continuano Locchi e l’avvocato Bromuri – La Procura regionale contestava una ‘marchiana illegittimità’ degli atti e una ‘spregiudicata alienazione di standard pubblici’, ma ometteva di confrontarsi con un dato normativo regionale che, già dal 2015, consentiva esattamente ciò che gli amministratori avevano fatto”.